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Diritto all’immagine e alla riservatezza

Non tutti amano esporre la propria immagine online ma cosa succede quando sono gli amici o il partner a pubblicare le foto?

Il Tribunale di Bari (Sez. I Civile, ordinanza 10 aprile- 7 Novembre 2019, R.G. n. 5359/2017) si è pronunciato in merito al caso di una donna che si rifiutava di cancellare, dal suo profilo social, le fotografie che testimoniavano la relazione con il suo ex partner.

Esistono già disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 legge 633/1941) sia a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), che evidenziano come la pubblicazione di una immagine fotografica costituisce una forma di trattamento di un dato personale.

Ora si aggiunge la sentenza del Tribunale di Bari, secondo la quale il consenso della parte interessata può essere revocato anche in un secondo momento, senza bisogno di dimostrare eventuali danni subiti. Questo principio vale ancora di più nel caso in cui nelle foto compaiono minori.

Cosa succede quando qualcuno si rifiuta di eliminare una foto in cui si è presenti?
Secondo la sentenza, la condotta di chi si oppone alla cancellazione

«deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui».

Ovvero, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.

d.vizia:
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